Un punto di riferimento per l’inclusione scolastica

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IA, inclusione scolastica e trasparenza: cosa sapere per PEI e PDP

Dal 2 agosto 2026 diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act. Le linee guida pubblicate dalla Commissione europea il 20 luglio aiutano a capire quando occorre informare le persone sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Per le scuole il tema riguarda soprattutto chatbot, assistenti virtuali e piattaforme che interagiscono direttamente con studenti, famiglie o personale. Chi usa questi strumenti deve sapere che sta dialogando con un sistema automatico. L’informazione deve essere chiara, riconoscibile e accessibile.

Questo aspetto assume un valore particolare per gli alunni con disabilità, DSA o altri bisogni educativi. Un avviso scritto con un linguaggio complesso potrebbe non essere sufficiente. In base alle necessità dello studente, possono servire un testo semplificato, simboli, una spiegazione orale o una versione compatibile con il lettore di schermo.

Le nuove indicazioni non impongono di segnalare ogni testo preparato con il supporto dell’IA. Non introducono nemmeno nuovi campi da inserire nel PEI o nel PDP. Occorre valutare come viene usato lo strumento, quale funzione svolge e quanto incide sul percorso dello studente.

L’intelligenza artificiale può aiutare il docente a semplificare un testo, preparare una versione audio, creare domande graduate o organizzare i contenuti in una mappa. Il risultato deve però essere sempre controllato. I sistemi generativi possono commettere errori, eliminare informazioni importanti o produrre materiali poco adatti alle caratteristiche dell’alunno.

Se uno strumento viene utilizzato in modo stabile per favorire la comunicazione, la comprensione o l’autonomia, può essere utile descriverne la funzione nel PEI o nel PDP. È preferibile indicare il bisogno a cui risponde, le modalità di utilizzo e i risultati attesi, senza limitarsi al nome commerciale dell’applicazione.

Le decisioni educative restano di competenza dei docenti. L’IA non può definire obiettivi del PEI, né determinare misure del PDP o criteri di valutazione. Nel PEI, il GLO conserva il ruolo di progettazione e verifica del percorso; nel PDP, tali scelte spettano al consiglio di classe o al team docente.

Particolare attenzione va riservata alle piattaforme che valutano le risposte, assegnano livelli o modificano automaticamente le attività. Un sistema potrebbe interpretare un tempo di risposta più lungo come una difficoltà di apprendimento, senza considerare una disabilità motoria, un DSA o l’uso di una tecnologia assistiva. Il docente deve quindi confrontare sempre i risultati automatici con l’osservazione diretta e con quanto previsto nel PEI o nel PDP.

Anche la protezione dei dati richiede prudenza. Diagnosi, verbali, profili di funzionamento e altri dati personali non devono essere copiati nei servizi generativi aperti. Per preparare un’attività è possibile descrivere il bisogno educativo in forma anonima, inserendo solo le informazioni strettamente necessarie.

L’AI Act richiama le scuole a un uso più consapevole e trasparente dell’intelligenza artificiale. Questi strumenti possono sostenere l’inclusione, ma solo quando restano sotto il controllo del docente, rispettano la riservatezza e producono un beneficio concreto per la partecipazione e l’autonomia dello studente.

Fonti

Commissione europea, Guidelines on transparency obligations for providers and deployers of AI systems, 20 luglio 2026.

Unione europea, Regolamento UE 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, articolo 50 e allegato III.

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